Assicurazione contro l’infermità (Pflegeversicherung)
Indennità di accompagnamento

L’assicurazione contro l’infermità è abbinata all’assicurazione sanitaria.
Con il versamento dei contributi l’assicurato acquisisce il diritto di beneficiare delle prestazioni di assistenza in caso di perdita dell’autosufficienza, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche.
In linea di principio, un bisogno di assistenza ai sensi della legge può intervenire in tutte le fasi della vita. La definizione della legge sull’assicurazione contro l’infermità comprende persone la cui autonomia e le cui capacità sono compromesse per motivi di salute e che, per questo, necessitano dell’aiuto di terzi. Si tratta di persone che non sono in grado di compensare o di superare da sole minorazioni fisiche, mentali o intellettuali o sollecitazioni ed esigenze determinate dal loro stato di salute. Il bisogno di assistenza deve essere duraturo (per almeno sei mesi).

Nozione di bisogno di assistenza:
La nozione di bisogno di assistenza tiene conto di questa realtà. Per la valutazione del bisogno di assistenza e l’inquadramento in un grado di assistenza, si utilizza uno strumento di valutazione che parte dalla situazione individuale ed è impostato su quesiti come: cosa riesce a fare da sola la persona bisognosa di assistenza nella vita quotidiana? Di quali capacità dispone ancora? In che misura la persona ammalata è ancora autosufficiente? Per che cosa necessita di aiuto? Quello che conta è la persona specifica e la misura in cui è in grado di far fronte alla vita quotidiana. La valutazione permette così un inquadramento personalizzato perché tiene conto con più precisione e in modo più ampio di prima delle minorazioni e delle capacità esistenti inquadrandole in cinque gradi di assistenza.

I cinque gradi di assistenza sono modulati gradualmente, a cominciare dalle piccole compromissioni dell’autonomia o delle capacità (grado di assistenza 1) fino alle compromissioni gravissime con esigenze particolari di assistenza (grado di assistenza 5).

Richiesta delle prestazioni: Per ricevere prestazioni di assistenza continua è necessario farne domanda alla cassa (Pflegekasse) contro l’infermità presso la propria cassa malattia. La richiesta può essere presentata anche da familiari, vicini o buoni conoscenti dotati di procura. Non appena ricevuta la domanda, la cassa contro l’infermità incarica il Servizio ispezioni mediche dell’assicurazione sanitaria (Medizinische Dienst), o altri periti indipendenti, di svolgere una perizia per accertare il bisogno di assistenza. La visita necessaria all’accertamento è compiuta dal perito (operatore assistenziale specializzato o medico) a domicilio o nella struttura di assistenza ed avviene esclusivamente su appuntamento – non si effettuano visite senza preavviso. Alla visita dovrebbero possibilmente essere presenti anche i familiari o le persone che assistono la persona ammalata e la appoggiano. Parlare con queste persone permette al perito di disporre di un quadro completo del livello di indipendenza e del tipo di minorazioni del richiedente.

Quesiti di valutazione: Per accertare il livello di autonomia di una persona bisognosa di assistenza continua, il perito considera attentamente sei ambiti della vita:

  1. Mobilità: il perito esamina la mobilità fisica: ad es. la persona può alzarsi dal letto da sola e recarsi in bagno? Riesce a muoversi autonomamente in casa propria? È in grado di salire le scale?
  2. Capacità intellettive e comunicative: questo ambito comprende la comprensione e l’uso della parola: ad es. la persona interessata si orienta nel tempo e nello spazio? Comprende situazioni complesse? Riconosce rischi? È in grado di condurre conversazioni con altre persone?
  3. Comportamenti e problematiche mentali: si tratta tra l’altro di agitazione notturna o di ansie e aggressività che creano difficoltà alla persona bisognosa di assistenza, ma anche ai suoi familiari. In questo contesto si tiene conto anche di reazioni ostili agli interventi di assistenza.
  4. Indipendenza: il richiedente è in grado di lavarsi, vestirsi, andare in bagno e di mangiare e bere da solo?
  5. Capacità di affrontare autonomamente sollecitazioni ed esigenze determinate da malattie o terapie: il perito verifica, ad esempio, se la persona interessata è in grado di assumere farmaci, misurarsi la glicemia, utilizzare dispositivi come protesi o deambulatori e recarsi dal medico in modo autonomo.
  6. Organizzazione della vita quotidiana e contatti sociali: la persona interessata è in grado, ad esempio, di organizzare da sola il corso della propria giornata? Riesce ad entrare in contatto diretto con altre persone o a partecipare a incontri con conoscenti senza necessità di essere aiutata?

Per ogni criterio relativo a questi ambiti della vita i periti accertano il grado di autonomia della persona non autosufficiente, generalmente utilizzando un punteggio che va da 0 (la persona riesce a svolgere l’attività senza l’assistenza di un terzo o eventualmente da sola con dispositivi ausiliari) e – generalmente – 3 (la persona non è in grado di svolgere l’attività, nemmeno parzialmente). In tal modo emerge il grado di minorazione in ogni ambito della vita e, alla fine, i punti sono tradotti – con diversa ponderazione – in un valore globale che coincide a uno dei cinque gradi di fabbisogno di assistenza. I periti valutano inoltre anche le attività extra-domestiche e la conduzione domestica. Le risposte relative a questi settori non sono considerate ai fini dell’inquadramento perché le minorazioni per essi rilevanti sono già contemplate dalle domande sui sei ambiti della vita.

Tempi di risposta: Il termine di legge per l’evasione delle richieste di prestazioni di assistenza continua è di 25 giorni lavorativi. In caso di degenza ospedaliera, di soggiorno in una struttura di riabilitazione residenziale, in un ospizio o durante una terapia palliativa ambulatoriale l’accertamento del Servizio ispezioni mediche o degli altri periti indipendenti deve però avvenire entro una settimana.

Comunicazione di riconoscimento delle prestazioni: La decisione della cassa contro l’infermità sull’accertamento del bisogno di assistenza continua deve essere trasparente e comprensibile per i pazienti. Se i richiedenti non si oppongono, la cassa invia loro la perizia. La trasmissione della perizia può essere richiesta anche in un secondo momento. Gli assicurati ricevono inoltre una raccomandazione separata per la prevenzione e la riabilitazione, emessa nel contesto della valutazione. Al contempo sono informati che, se il richiedente è d’accordo, l’inoltro di questo documento all’ente di riabilitazione competente fa scattare una procedura di richiesta di prestazioni di riabilitazione medica.

Assistenza a domicilio o in strutture residenziali: Le prestazioni dell’assicurazione contro l’infermità dipendono dai gradi di assistenza sopra illustrati e dal fatto che l’assistenza debba essere prestata a domicilio o in un istituto residenziale. Le prestazioni obbediscono a due principi fondamentali: “prevenire e riabilitare (ovvero intervenire in tutti i modi possibili sia per contribuire a superare e/o a ridurre lo stato di bisogno, sia per impedirne un aggravamento).

Assistenza domiciliare: La famiglia continua ad essere “il più grande servizio assistenziale della nazione”. La maggior parte delle persone non autosufficienti che vivono in casa sono infatti assistite dai familiari. L’entità delle prestazioni per l’assistenza domiciliare dipende dal rispettivo grado di assistenza delle persone non autosufficienti, che hanno il diritto di scegliere tra prestazioni domiciliari in natura Sachleistungen (interventi assistenziali di servizi di assistenza domiciliare autorizzati dalla cassa contro l’infermità o di operatori individuali) e prestazioni in denaro Pflegegeld (con cui la persona non autosufficiente può provvedere da sola ad assicurarsi in modo adeguato l’assistenza necessaria tramite i familiari).
Le prestazioni in natura e le prestazioni in denaro possono essere combinate. Gli aiuti possono così venire calibrati per soddisfare le esigenze individuali delle persone non autosufficienti. Dall’1 gennaio 2017 le persone non autosufficienti con uno dei gradi di assistenza (da 1 a 5) assistite a domicilio ricevono un importo di sgravio unitario che può raggiungere al massimo i 125 euro mensili. L’importo di sgravio non è una prestazione in denaro a carattere forfettario, ma è vincolato ad usi specifici. L’importo di sgravio può essere utilizzato per rimborsare le spese sostenute dalla persona non autosufficiente per ricorrere all’assistenza semiresidenziale diurna o notturna, all’assistenza temporanea in strutture residenziali o a servizi di assistenza domicilio (per i gradi da 2 a 5, però, non per prestazioni nell’ambito dell’autonomia). Può inoltre essere utilizzato per prestazioni di sostegno nella vita quotidiana riconosciute dalla normativa regionale che contribuiscono a sgravare le persone che assistono i non autosufficienti e aiutano questi ultimi a restare il più a lungo possibile nel loro ambiente domestico, a mantenere i contatti sociali e a continuare a gestire la loro vita quotidiana in modo possibilmente autonomo. L’importo di sgravio è concesso in aggiunta alle altre prestazioni dell’assicurazione contro l’infermità a chi è assistito a domicilio e non è pertanto detratto dalle altre prestazioni a cui si ha diritto. Gli importi non (interamente) utilizzati possono essere riportati ai mesi successivi dell’anno civile; gli importi non ancora utilizzati alla fine dell’anno civile possono essere riportati al semestre successivo.

Prestazioni domiciliari in natura Pflegeleistungen

Per persone non autosufficienti con un grado di assistenza di almeno 2 come prestazioni domiciliari in natura, l’assicurazione contro l’infermità si fa carico dei costi delle prestazioni di un servizio di assistenza o di un operatore individuale per interventi di assistenza fisiologica e di accudimento assistenziale e per l’aiuto nella conduzione domestica (assistenza domestica ausiliaria). Le persone con grado 2 hanno il diritto di beneficiare di un’assistenza domestica ausiliaria mensile fino ad un importo massimo di 689 euro, quelle con grado 3 fino a 1.298 euro, quelle con grado 4 fino a 1.612 euro e quelle con grado 5 fino a 1.995 euro. Se la somma destinata alle prestazioni assistenziali domiciliari in natura non è pienamente sfruttata, l’importo non utilizzato può essere impiegato per richiedere un ulteriore rimborso di prestazioni di sostegno nella vita quotidiana da parte di operatori riconosciuti dalla normativa regionale.

Indennità di accompagnamento: Prestazioni in denaro Pflegegeld

Quando l’assistenza domestica è garantita senza ricorrere ad operatori esterni, ad esempio da familiari o da altri volontari, l’assicurazione contro l’infermità versa un’indennità di assistenza continua a tutte le persone non autosufficienti a partire dal grado 2. Tale indennità ammonta a 316 euro mensili per persone con grado 2, 545 euro per persone con grado 3, 728 euro per persone con grado 4 e 901 per persone con grado di assistenza 5.

Altre prestazioni:

  • Assunzione dei costi di determinati dispositivi per l’assistenza destinati al consumo fino a un massimo di 40 euro al mese
  • Dispositivi tecnici per l’assistenza (ad esempio letti per lungodegenti), ove possibile principalmente sotto forma di comodato d’uso gratuito da parte della cassa contro l’infermità
  • Sussidi fino a 4.000 euro per interventi di ristrutturazione dell’abitazione determinati da bisogni assistenziali (interventi di miglioramento dell’ambiente residenziale). Questo sussidio può ammontare fino a quattro volte 4.000 euro – vale a dire al massimo 16.000 euro – quando più persone bisognose di assistenza convivono sotto lo stesso tetto
  • Consulenza individuale completa in materia di assistenza continua
  • Corsi gratuiti di assistenza continua per familiari e operatori volontari
  • Consulenza in materia di assistenza ad assicurati e familiari. Queste prestazioni sono disponibili anche per le persone con grado di assistenza 1.

Assistenza in caso di impossibilità dell’assistente: La cassa contro l’infermità si fa carico dei costi dell’assistenza sostitutiva a persone non autosufficienti con grado da 1 a 5 quando chi le assiste in casa è in vacanza o è impossibilitato per malattia, a condizione che la persona impossibilitata abbia assunto il compito di assistenza da almeno sei mesi. Se l’assistenza sostitutiva è prestata da una persona remunerata o da un servizio di assistenza a domicilio, l’importo di questa prestazione può raggiungere i 1.612 euro all’anno. Questo importo può essere versato anche quando l’assistenza sostitutiva è prestata da lontani parenti, non legati alla persona non autosufficiente da un legame di parentela – anche acquisita – fino al secondo grado o da vicini di casa. L’esborso complessivo della cassa contro l’infermità non può comunque superare i 1.612 euro. Durante l’assistenza sostitutiva si continua a ricevere la metà dell’indennità di assistenza normalmente percepita per un massimo di sei settimane all’anno. Per tutta la durata delle vacanze della persona che si occupa dell’assistenza, la cassa contro l’infermità continua a pagare i suoi contributi all’assicurazione pensionistica e contro la disoccupazione. In tal modo continua la maturazione dei diritti pensionistici. Oltre all’importo specificamente destinato all’assistenza sostitutiva si può utilizzare a questo scopo fino al 50% dell’importo destinato all’assistenza temporanea (vale a dire fino a 806 euro all’anno). La maggiorazione per l’assistenza sostitutiva di cui ci si avvale è detratta dalle prestazioni per l’assistenza temporanea. Per l’assistenza sostitutiva si può così disporre fino ad un massimo di 2.418 euro all’anno.

Assistenza diurna e notturna semiresidenziale: Si definisce assistenza diurna e notturna (semiresidenziale) l’accudimento temporaneo in una struttura adeguata nel corso della giornata. Per gli autosufficienti con grado da 2 a 5, la cassa contro l’infermità si fa carico dei costi di assistenza continua, di accudimento e delle prestazioni di assistenza medica necessarie nella struttura, che comprendono anche i costi del servizio di trasporto dall’abitazione alla struttura di assistenza al mattino e di riaccompagnamento al domicilio alla sera. Le altre spese (ad esempio di alloggio o costi di investimenti) devono invece essere sostenute dalla persona non autosufficiente. L’assistenza semiresidenziale è concessa quando non è possibile assicurare in misura sufficiente l’assistenza domiciliare o quando è necessaria per integrare e migliorare l’assistenza domiciliare. L’assistenza diurna, generalmente, è richiesta per persone autosufficienti i cui familiari lavorano durante il giorno. Essa offre inoltre un’importante possibilità di sgravare chi assicura l’assistenza di parenti affetti da demenza. Di solito i pazienti sono prelevati al mattino e riaccompagnati a casa nel pomeriggio. L’importo della prestazione dipende dal grado di assistenza e può arrivare a 689 euro per le persone con grado 2, a 1.298 euro per le persone con grado 3, a 1.612 euro per le persone con grado 4 e a 1.995 euro per le persone con grado 5. Le persone con grado 1 possono utilizzare il loro importo di sgravio.

Assistenza temporanea: Alcune persone non autosufficienti necessitano di assistenza continua residenziale solo per un periodo limitato, in particolare fino al superamento di situazioni di crisi nell’assistenza domestica o per un periodo transitorio dopo una degenza ospedaliera. L’assistenza temporanea in strutture residenziali adeguate è stata concepita per loro. L’importo delle prestazioni per persone con grado da 2 a 5 può raggiungere 1.612 euro per un periodo massimo di otto settimane all’anno. L’importo delle prestazioni può essere aumentato a 3.224 euro grazie a una maggiorazione attinta alle risorse inutilizzate dell’assistenza sostitutiva, che può raggiungere 1.612 euro.
Chi assiste senza scopo di lucro una o più persone con grado da 2 a 5 nel loro ambiente domestico per almeno 10 ore settimanali, regolarmente ripartite su almeno due giorni della settimana e non svolge un’attività lavorativa retribuita o la svolge per meno di 30 ore settimanali, è considerato una persona che assicura assistenza ai sensi dell’assicurazione contro le infermità. Se non svolge un’attività retribuita per più di 30 ore alla settimana, l’assicurazione contro l’infermità versa contributi pensionistici il cui importo dipende dal grado di assistenza e dalla tipologia delle prestazioni percepite (solo indennità di assistenza, solo prestazioni domiciliari in natura o prestazioni combinate). Dall’1 gennaio 2017 la cassa contro l’infermità versa i contributi all’assicurazione contro la disoccupazione per l’intero periodo di assistenza assicurato da persone che hanno abbandonato la loro professione per assistere familiari non autosufficienti. In tal modo queste persone hanno diritto all’indennità di disoccupazione e alle prestazioni di promozione attiva del lavoro se al termine del periodo di assistenza non riescono ad accedere immediatamente ad un’altra occupazione.

Permessi:

  • Quando l’esigenza di assistenza continua di un congiunto sopravviene improvvisamente, i lavoratori dipendenti hanno il diritto di assentarsi dal lavoro per un periodo massimo di 10 giorni lavorativi (impedimento lavorativo temporaneo) al fine di organizzare o assicurare l’assistenza adeguata di un parente prossimo bisognoso di assistenza continua. Il diritto di invocare un impedimento lavorativo temporaneo è riconosciuto ai lavoratori indipendentemente dalle dimensioni dell’impresa in cui lavorano. Il datore di lavoro è tenuto a continuare a versare la retribuzione solo se quest’obbligo discende da altre disposizioni giuridiche o da un accordo. I lavoratori che non continuano a percepire la retribuzione dal datore di lavoro possono richiedere la cosiddetta indennità di supporto all’assistenza continua, limitata ad un periodo massimo di dieci giorni, per la cura di persone non autosufficienti con qualsiasi grado di assistenza. L’indennità di supporto all’assistenza continua è una prestazione sostitutiva della retribuzione il cui importo lordo ammonta al 90% (o il 100% in caso di percepimento di un importo una-tantum assoggettato all’obbligo contributivo nei dodici mesi precedenti l’esenzione dal lavoro) della retribuzione lavorativa netta non percepita.
  • I lavoratori dipendenti che desiderano assistere i congiunti non autosufficienti all’interno delle mura domestiche hanno inoltre la possibilità di ottenere un congedo lavorativo di durata massima di 6 mesi (periodo di assistenza continua). Il congedo può essere completo o essere riconosciuto sotto forma di riduzione dell’orario di lavoro. Il diritto a beneficiare di un periodo di assistenza sussiste nei confronti dei datori di lavoro che occupano generalmente più di 15 dipendenti.
  • Se i lavoratori dipendenti necessitano di una riduzione più prolungata dell’orario di lavoro per assicurare l’assistenza di un congiunto tra le mura domestiche, possono ricorrere a un periodo di congedo per l’assistenza continua familiare della durata massima di 24 mesi. Durante i periodi di assistenza continua familiare l’orario lavorativo settimanale deve essere di almeno 15 ore. In caso di orario settimanale diverso, o di ripartizione disomogenea, si deve raggiungere un orario lavorativo settimanale medio minimo di 15 ore per un periodo della durata massima di un anno. Il diritto di beneficiare di un periodo di assistenza continua familiare sussiste nei confronti di datori di lavoro che occupano generalmente più di 25 dipendenti.

Assistenza continua in strutture residenziali: Per l’assistenza continua in strutture residenziali l’assicurazione contro l’infermità si fa carico di tutti i costi legati all’assistenza, inclusi costi di accudimento e delle prestazioni di assistenza medica. Le spese di vitto e alloggio e i costi di investimenti fatturabili separatamente devono invece essere sostenuti dalla persona non autosufficiente. Per il grado 1 la cassa contro l’infermità versa un contributo pari a 125 euro mensili. Con grado 2 si ha diritto a un importo forfettario mensile di 770 euro, con grado 3 a 1.262 euro mensili, con grado 4 a1.775 euro mensili e con grado 5 a 2.005 euro mensili. Se in passato l’aggravamento del bisogno di assistenza comportava anche l’aumento dell’importo riconosciuto per le prestazioni dell’assicurazione contro l’infermità, al contempo cresceva però anche la partecipazione economica richiesta alla persona non autosufficiente.

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