Grazie al diritto comunitario europeo non perdete i contributi che in vita avete versato in altri stati membri. I diritti acquisiti sono tutelati. In linea di principio vale quanto segue: i contributi che avete versato in Italia, Germania, Svizzera, Francia ecc, rimangono presso gli organismi assicuratori di questi stati. Ogni stato nel quale risultano versati contributi vi pagherà una pensione se soddisfa i requisiti dei rispettivi stati.
Quindi per il diritto alla pensione vengono presi in considerazione tutti i periodi da voi compiuti in altri stati che non si sovrappongono con altri periodi contributivi.
Ogni stato in cui eravate assicurati, concede, calcola e vi paga una pensione secondo la normativa ivi vigente.
Pertanto, è possibile ricevere una pensione da più stati a seconda di dove siano stati compiuti i propri periodi assicurativi.
Non esiste una “pensione globale” o una “pensione europea”.
Ai fini pensionistici è possibile la totalizzazione della contribuzione.
La totalizzazione è il cumulo dei contributi versati in ciascun paese.
Il diritto alla pensione viene accertato applicando la legislazione in materia previdenziale vigente nel Paese in cui è richiesta e considerando utili anche i contributi versati negli altri Paesi UE, purché non sovrapposti (cioè non coincidenti);
Quando il diritto alla pensione viene raggiunto totalizzando i contributi italiani ed esteri la pensione viene liquidata in prorata, cioè in proporzione ai periodi assicurativi maturati nel Paese che liquida la pensione.
Se, ad esempio, il lavoratore ha 16 anni di contributi in Italia e 10 in Germania, dopo aver accertato il diritto alla pensione, l’importo messo in pagamento dall’Italia sarà calcolato sulla base dei 16 anni di contribuzione italiana. I 10 anni versati in Germania saranno liquidati dall’Ente previdenziale tedesco.
La domanda deve essere presentata all’Ente pensionistico del Paese di residenza (anche se il richiedente non vi ha mai lavorato) che provvederà ad inoltrare i formulari di collegamento agli altri Enti interessati.
Ai fini di una rapida soluzione in caso di domanda di pensione gli enti assicuratori tedeschi si adoperano affinché la carriera assicurativa venga chiarita prima della presentazione della domanda di pensione. Si consiglia pertanto di cominciare a chiarire la posizione assicurativa anche con i contributi italiani (contributi da lavoro e servizio militare) all’età di 50 anni.
Presso i patronati e i consolati potete chiedere il vostro estratto contributivo italiano e per chi ha prestato il servizio militare verrà richiesto al distretto militare il foglio matricolare ai fini pensionistici, così da poter avviare la pratica di chiarimento della posizione assicurativa.
Per qualsiasi pensione tedesca viene chiesto, come requisito, che abbiate versato contribuzione per un determinato periodo. Tale periodo minimo di assicurazione – chiamata anche periodo d’attesa – ammonta a 5 anni.
Chi non raggiunge i 5 anni di contribuzione con contributi italiani e tedeschi, può chiedere il rimborso dei contributi tedeschi alla DRV. I contributi italiani invece non possono essere rimborsati e andranno così persi.
Se desiderate conoscere per quale tipo di pensione tedesca avete già perfezionato i requisiti, chiedete un’informazione prepensionistica all’organismo assicuratore per voi competente o rivolgetevi al patronato più vicino.
In essa troverete tutte le informazioni circa la vostra entrata in pensione e sulla possibilità del godimento anticipato della pensione prima del compimento del 65˚ / 67° anno di età. Attenzione però! Per ogni mese di fruizione anticipata la vostra pensione viene ridotta dello 0,3 % .
Prima che voi decidiate però per una determinata pensione di vecchiaia, dovreste comunque tenere in considerazione che in seguito non sarà più possibile cambiare il tipo di pensione di vecchiaia (con riduzioni inferiori). La decisione da voi presa vale vita natural durante.
Requisito contributivo 5 anni
Anno di nascita | Età pensionabile |
1953 | 65+7 |
1954 | 65+8 |
1955 | 65+9 |
1956 | 65+10 |
1957 | 65+11 |
1958 | 66 |
1959 | 66+2 |
1960 | 66+4 |
1961 | 66+6 |
1962 | 66+8 |
1963 | 66+10 |
Dal 1964 | 67 |
Requisito contributivo richiesto: 35 anni
Decorrenza anticipata | |||
Anno di nascita | Età pensionabile | Età pensionabile | Decurtazione |
1953 | 65+7 | 63 | 9,3% |
1954 | 65+8 | 63 | 9,6% |
1955 | 65+9 | 63 | 9,9% |
1966 | 65+10 | 63 | 10,2% |
1957 | 65+11 | 63 | 10,5% |
1958 | 66 | 63 | 10,8% |
1959 | 66+2 | 63 | 11,4% |
1960 | 66+4 | 63 | 12% |
1961 | 66+6 | 63 | 12,6% |
1962 | 66+8 | 63 | 13,2% |
1963 | 66+10 | 63 | 13,8% |
Dal 1964 | 67 | 63 | 14,4% |
Requisito contributivo 45 anni
Anno di nascita | Età pensionabile |
1953 | 63+2 |
1954 | 63+4 |
1955 | 63+6 |
1956 | 63+8 |
1957 | 63+10 |
1958 | 64 |
1959 | 64+2 |
1960 | 64+4 |
1961 | 64+6 |
1962 | 64+8 |
1963 | 64+10 |
Dal 1964 | 65 |
Requisito contributivo richiesto: 35 anni
Grado di invalidità ai sensi della normativa tedesca di almeno 50%
Decorrenza senza | decurtazione | Decorrenza anticipata | |
Anno di nascita | Età pensionabile | Età pensionabile | Decurtazione |
1953 | 63+7 | 60+7 | 10,8% |
1954 | 63+8 | 60+8 | 10,8% |
1955 | 63+9 | 60+9 | 10,8% |
1966 | 63+10 | 60+10 | 10,8% |
1957 | 63+11 | 60+11 | 10,8% |
1958 | 64 | 61 | 10,8% |
1959 | 64+2 | 61+2 | 10,8% |
1960 | 64+4 | 61+4 | 10,8% |
1961 | 64+6 | 61+6 | 10,8% |
1962 | 64+8 | 61+8 | 10,8% |
1963 | 64+10 | 61+10 | 10,8% |
Dal 1964 | 65 | 62 | 10,8% |
Pensione vedovile “piccola”
Pensione vedovile “grande”
Anno del decesso | Età |
2019 | 45+8 |
2020 | 45+9 |
2021 | 45+10 |
2022 | 45+11 |
2023 | 46 |
2024 | 46+2 |
2025 | 46+4 |
2026 | 46+6 |
2027 | 46+8 |
2028 | 46+10 |
Dal 2029 | 47 |
Liquidazione in “una tantum” in caso di un nuovo matrimonio (importo mensile medio degli ultimi 12 mesi X 24)
Pensione orfanile
Pensione per ridotta capacità di guadagno
La legislazione tedesca riconosce i seguenti periodi utili a pensione:
I periodi utili a pensione possono essere riconosciuti ad un solo genitore, ovvero al genitore che prevalentemente ha educato i figli.
Può essere effettuato su richiesta solo dopo aver raggiunto l’età pensionabile e se non avete soddisfatto il requisito minimo di 5 anni complessivamente di contribuzione (sommando i contributi versati in tutti i Paesi in cui avete lavorato).
L’ente previdenziale tedesco riconosce gli anni per la formazione scolastica, professionale e per gli studi universitari svolti anche all’estero tra il 17esimo e 25esimo anno di vita.